Una legge illegittima

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La legge, anzi le varie leggi  sulle misure di prevenzione, si fondano su un presupposto che già nega il loro “essere legge”, cioè essere uno strumento che rispetti i diritti costituzionali del cittadino.

Le prime misure preventive nascono nel 1926 (testo unico delle leggi di sicurezza) come strumento di controllo del dissenso politico: non c’è bisogno di commettere reati, basta dissentire dalle idee di chi governa e vai in carcere o al confinio. Presupposto della legge è infatti che, per un efficace contrasto contro la criminalità mafiosa bisogna affiancare, accento ai classici strumenti repressivi, cioè a quelli previsti dalla legge.

Nel 1956 la Corte Costituzionale sancisce l’applicazione di misure preventive, limitative della libertà personale e della libera circolazione, per ragioni di sicurezza pubblica, ma prescrive chiaramente che i provvedimenti debbano essere adeguatamente motivati, fondati su fatti, non su sospetti, nel rispetto delle garanzie difensive del soggetto. Dopo la prima guerra di mafia, che insanguina Palermo tra il 1962 e il ’64, davanti all’impunità dei mafiosi, costantemente assolti nei processi penali, per insufficienza di prove, si pensa, nel ’65, con la legge 575 di applicare misure di prevenzione legate alla sorveglianza speciale, nei confronti di persone indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa. Si arriva all’82, quando la legge Rognoni-La Torre (646/82) introduce nuove norme, cioè misure legate al sequestro e alla confisca delle proprietà del soggetto, oltre i limiti sulla libertà di spostamenti, al fine di  eliminare ricchezze accumulate illecitamente: Il sequestro e la confisca preventiva dei patrimoni possono essere messi in atto  sulla base di sufficienti indizi sulla loro provenienza mafiosa.

La legge 356/92 include nuove ipotesi di sequestro e confisca che continuano a scavalcare le norme costituzionali, offrendo alla magistratura nuovi e più forti poteri per aggredire i patrimoni mafiosi, o sospettati di essere tali, al di là delle normali procedure penali. Altre disposizioni sono prescritte nella legge 125 del 2008 con l’estensione delle misure personali a indiziati di gravi reati di mafia e del sequestro e della confisca anche nei confronti  di persone di “semplice” pericolosità. Infine si arriva al codice delle leggi antimafia, ovvero alla legge 159  del 6 settembre 2011.  Senza la pretesa di volere addentrarmi in una materia per l’analisi della quale occorrono adeguate conoscenze, cerco di ricostruire alcuni passaggi di “prevaricazione” delle norme sulle misure di prevenzione.

  1. Il mancato accertamento della commissione del reato. Il presupposto della prevenzione consente l’azione di sequestro indipendentemente dal fatto che si commetta il reato e senza l’applicazione di una sanzione penale. Il sequestro è già una sanzione, anche se non definita come tale,  che viene comminata senza processo e senza onere di prova per il giudice;
  2. L’inversione dell’onere della prova: spetta al soggetto sotto sequestro dimostrare che i patrimoni posseduti sono stati realizzati “onestamente”, cioè senza inquinamenti mafiosi. Chi non ha conservato tutte le documentazioni, gli atti, le fatture ecc., cose che in un’economia in nero, come quella siciliana, sono difficili da trovare, non ha speranza. Quindi viene  limitato, senza alcuna motivazione probatoria, il diritto alla libertà della persona e quello  alla proprietà;
  3. il parallelismo degli interventi, quello in sede di prevenzione, indipendente dall’esito del processo e quello in sede penale, che prevede la confisca solo in caso di condanna. Viene a crearsi così una “doppia giustizia”, rispetto alla quale chi è “innocente” ha scarse possibilità di far valere la sua innocenza e, ancor meno, di ottenere la restituzione di quanto gli è stato tolto.

Le misure di prevenzione nascondono infatti la considerazione che la legge, con tutti i suoi normali strumenti non basta, che la sentenza di un giudice non è esaustiva e non assolve, ma che esiste uno strumento, votato come legge che è al di sopra della legge e consente di prevaricare quanto sancito dalla legge stessa.

L’Italia è il solo paese europeo in cui vigono questi ordinamenti, poiché altrove la confisca del patrimonio illecito arriva alla conclusione del procedimento penale. L’anomalia italiana è stata “giustificata”, come misura necessaria per la sicurezza nazionale e pubblica e come misura di prevenzione dei reati, sulla  base della caratterizzazione “mafiosa” dell’accumulazione di alcuni patrimoni: l’efficacia della normativa, valutata sulla grande quantità di immobili confiscati,  consegnati al patrimonio indisponibile dei comuni, riutilizzati per finalità sociali, edifici destinati alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, alloggi per indigenti, uffici, scuole ha destato interesse e non è mancato, come in Albania, qualche tentativo di imitazione.

La Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) ha valutato positivamente l’ampio margine di manovra e di discrezione dato al giudice, in rapporto a un problema di interesse pubblico, su “presunzioni di fatto e di diritto”, ma  prescrive che giudici italiani non si basino su semplici sospetti, ma debbano accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti. E del resto, tutti gli indirizzi europei, dalla risoluzione del 25 ottobre 2011 all’atto di indirizzo del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013, non riescono a sciogliere i nodi tra i diritti elementari del cittadino e l’utilizzo di strumenti come la “confisca senza condanna”, tra l’obbligo di individuare sufficienti margini di probabilità sulla derivazione criminale dei beni e quello della tutela del diritto di proprietà e del diritto di difesa, ma anche quello della proporzione, cioè di una “ragionevole” durata del sequestro. Le sentenze della Corte Europea, che rappresenta per  i soggetti italiani sottoposti a misure di prevenzione l’ultima spiaggia cui rivolgersi, evidenziano che le giurisdizioni italiane non potevano basarsi su semplici sospetti: esse dovevano stabilire e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti … in altri termini, basarsi non su congetture, illazioni e intuizioni del giudice, ma su circostanze di fatto. Altre sentenze indicano che il giudizio di pericolosità può basarsi su  elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, ma sempre fondati su “elementi specifici”. Cioè forzature logiche per affermare che esistono due giustizie e, dove una decide una cosa, l’altra può ignorarla, smentirla o rimetterla in discussione.

Viene alla mente la chiusura di una poesia dedicata alla giustizia scritta da Lorenzo Stecchetti, un poeta napoletano di fine Ottocento:

Guai a chi attende per le vie legali

vedere il trionfo della sua ragione,

fidente aspetterà, tranquillo e muto

e resterà….fottuto

Nota: Per uno studio più documentato si rimanda al saggio di Francesco Menditto, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lanciano, sul tema “Misure di prevenzione personali e patrimoniali e compatibilità con la Cedu, con particolare riferimento all’ampliamento dei destinatari delle mjsure e all’introduzione del principio di applicazione disgiunta”, reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.  Lo studio, pur facendo riferimento ad alcuni rilievi critici  avanzati dalla CEDU, parte dal presupposto di una valutazione positiva e necessaria della legge e ne tenta, a parere dello scrivente,  una giustificazione con argomentazioni forzate.

Articolo di 

[team title=”Salvo Vitale” subtitle=”” url=”” image=”https://www.telejato.it/wp-content/uploads/2015/10/10336646_10203647121128091_477483128219692555_n-150×150.jpg”]Salvo Vitale è stato un compagno di lotte di Peppino Impastato, con il quale ha condiviso un percorso politico e di impegno sociale che ha portato entrambi ad opporsi a Cosa Nostra, nella Cinisi governata da Tano Badalamenti, il boss legato alla Cupola guidata negli anni Settanta da Stefano Bontate.[/team]

5 Commenti
  1. Propositivo dice

    Ciò che lei dice equivale esattamente a quanto tutti i proposti delle misure di prevenzione hanno sempre sostenuto per ribadire il loro punto di vista, cioè quello di perseguitati dalla giustizia italiana. A me sembra che sull’onda del l’indignazione alcuni che la pensano come lei stanno commettendo un grave errore, quello di fomentare un’ignara opinione pubblica contro lo spirito liberale delle misure di prevenzione italiane. Già solo italiane, perché l’Italia è l’unico paese in Europa e forse al mondo, dove l’economia ha raggiunto un certo sviluppo, la cultura giudiziaria pure, ma hainoi per associazioni criminali e corruzione è agli ultimi posti di tutte le classifiche mondiali. Allora provi a fare il suo ragionamento al contrario. Per un momento non pensi al fatto che a volte le illazioni dei pentiti o i movimenti finanziari poco chiari non siano sufficienti a far considerare un soggetto “chiaramente” mafioso. E si concentri soltanto su un fatto. Se una persona ha evaso il fisco per anni, ha conseguito redditi non chiari sui quali non ha pagato le tasse, e pertanto ha accumulato grandi patrimoni o anche pochi immobili, è giusto che lo Stato gli confischi i beni frutto delle sue condotte di evasione o truffaldine in genere? Penso che a questa domanda non potrà rispondere che “si” è giusto se vorrà essere coerente con la sua storia. A questo punto si sarà dato la risposta sulla necessità di una legge per le misure di prevenzione in Italia. A mio avviso il problema non è questo o lei non lo sta ponendo nella maniera giusta, bensì sarebbe quello di perfezionare, rendere più rigorosa ed efficiente l’applicazione della legge nonché individuare gli strumenti idonei per migliorarne gli effetti prodotti, e questa è tutta una questione politica. Già politica, non quella che sta riuscendo ad occupare la gestione dei beni confiscati e di cui voi non parlate, ma politica nel senso alto del termine, quella che ancora in Italia si vede molto poco.

  2. Pietro Cavallotti dice

    Il fatto che i patrimoni siano il frutto della evasione fiscale o di condotte, come dice Lei, “truffaldine” è tutto da dimostrare. Esistono meccanismi ablatori diversi per contrastare il provento da evasione fiscale. Il professore Vitale ha colto, molto bene, alcuni dei profili problematici della legislazione antimafia, ai quali mi permetto di aggiungere la eccessiva durata dei processi. Una valutazione dell’attuale assetto delle misure di prevenzione antimafia non può prescindere dalla considerazione del contesto storico nel quale sono state partorite. Muore La Torre, bisogna dare una risposta alla recrudescenza del fenomeno mafioso e rassicurare l’opinione pubblica. Il Legislatore, sull’onda della emotività, aumenta in maniera esponenziale i poteri dei magistrati, sul fronte della lotta alla mafia, e diminuisce dall’altra le garanzie individuali. Anche sulla natura giuridica della confisca di prevenzione ci sarebbe pure da discutere. Benchè sia dotata di un forte grado di afflittività, la confisca di prevenzione continua ad essere considerata un tertium genus e ciò al solo scopo di eludere il principio di legalità penale (nulla poena sine culpa: nessuna sanzione senza una condanna per un reato) e del divieto di applicazione retroattiva della legge penale. Alcuni autorevoli giuristi che non rientrano nella categoria sociale dei “neo filo mafiosi” parlano di “frode delle etichette”. Comunque sia, nel discutere di nuove strategie di prevenzione del fenomeno mafioso, non si può non partire da un più giusto equilibrio tra esigenze repressive e non meno importanti garanzie individuali. Si impone ancora un insoluto problema di prevedibilità delle proprie azioni e di certezza del diritto. Che cosa è la c.d. “pericolosità sociale”? Cosa non bisogna fare per non essere considerati socialmente pericolosi? In che termini una condotta priva di disvalore penale può fondare il presupposto della pericolosità sociale da cui discende – in presenza della sproporzione tra i redditi dichiarati e i carichi finanziari assunti, l’applicazione, inaudita altera parte, del sequestro preventivo? Credo che questi sono temi molto importanti di cui bisognerebbe discutere senza dogmi e con coscienza guardando tutte le esigenze spesso contrapposte in uno Stato che si definisce di diritto.

  3. gioacchino dice

    Da troppi anni la Giustizia italiana sta andando avanti come un rullo compressore col diritto di dover combattere la mafia, ma sta violando una miriade di diritti. Con il pretesto di combattere la mafia si sta confiscando di tutto e a chiunque in modo indiscriminato. Chi è stato condannato per “mafia” sta pagando con la detenzione, come giusto che sia, come tocca a qualsiasi condannato; ma qui si sta andando oltre. Porto il mio esempio: ci hanno confiscato le case fatte in più di 30 anni di lavoro dicendoci che c’è stata sperequazione, ma vi voglio raccontare come sono arrivati a questo verdetto. Mia nonna che faceva parte del nostro nucleo familiare usufruiva una pensione dal 1969, ma hanno omesso tantissimi anni di reddito da pensione, come se la pensione potesse essere sospesa per periodi di tempo;
    un magazzino acquistato da mia madre 10.000.000 di LIRE è stato imputato sia a mia madre che a mio padre e facendolo diventare EURO 10.000,00 (quadruplicando questo costo). Nel calcolo dei consumi derivanti da dati ISTAT hanno considerato le spese di affitto che incidono sempre secondo l’ISTAT il 25%, ma noi dal 1994 residevamo in una casa di proprietà. E tanto altro ancora…
    Fatemi un Vostro commento

  4. luisa dice

    Signor Cavallotti mi sorge spontanea una domanda e la invito a rispondere con sincerità: lei ha avuto qualche misura di prevenzione in famiglia? E se si perché?
    Ciò mi é parso di evincerlo dalla sua risposta!!

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