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Dopo l’amara prescrizione del caso Eternit, il via a una riforma dell’istituto

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Nel linguaggio giuridico la prescrizione è un istituto in virtù del quale si realizza l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge, detto  appunto termine di prescrizione.

In Italia, invece , la parola prescrizione è stata più volte utilizzata da alcuni imputati che definirei “molto furbi” come sinonimo di assoluzione, con l’obiettivo di divulgare false informazioni sulla loro immaginaria e fantasiosa innocenza. Penso immediatamente ai sostenitori della vecchia volpe Andreotti che millantavano, fino a convincere quella parte dell’opinione pubblica disinformata, che l’inimitabile esponente della Democrazia Cristiana in realtà era stato assolto per il reato di associazione semplice di stampo mafioso commesso prima del 1980, ma alcuni maldicenti e malcapitati, esperti del diritto penale, compresi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, osavano parlare, invece, di reato prescritto.

Entrando nel merito dell’istituto ricordiamo che l’attuale disciplina della prescrizione del reato contenuta negli articoli da 157 a 161 del codice penale, introdotta nel 2005, dalla legge n. 251, nota come ex Cirielli che ha riscritto l’articolo 157 del codice penale relativo al tempo necessario a prescrivere. Prima infatti, il tempo di prescrizione veniva stabilito in relazione a classi di reato individuate per fasce di pena; oggi esso viene stabilito in relazione al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato. Per alcuni particolari delitti  che il nostro legislatore ritiene “più gravi” come ad esempio per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori i termini sono raddoppiati. Infine, i reati puniti con la pena dell’ergastolo sono in ogni caso imprescrittibili.

Nella scorsa legislatura il Sen. Gasparri, mosso da chissà quale intento di giustizia, nel 2010 ha promosso un ampio dibattito per la modifica dell’istituto noto come disegno di legge in materia di prescrizione breve con l’intento più volte proclamato da quel governo Berlusconi di istitutire il c.d. processo breve, ribattezzato da alcuni illustri penalisti, come la c.d. morte breve del processo.

L’ex magistrato Antonino Ingroia in un’intervista rilasciata ad articolo 21 ha dichiarato “Questa legge introduce per la prima volta un’ eutanasia della giustizia.”  Insomma per dirla “in breve” l’approvazione di tale ddl avrebbe gettato nell’ oblio della prescrizione oltre ai processi che vedevano coinvolti l’allora cavaliere, anche altri importanti processi come il Caso Eternit che purtroppo è comunque caduto in prescrizione. Da qui si sente sempre più forte l’esigenza di modificare il sistema attuale in meglio, per garantire degli uguali e imprescindibili livelli di giustizia.

Oggi ancora una volta, si paventa un progetto di riforma dell’istituto prescrizionale con l’obiettivo di snellire la durata dei processi nel rispetto del principio costituzionale di “ragionevole durata del processo”. Chiaramente, dopo le precedenti proposte ci auguriamo che i futuri governi facciano un po’ meglio, d’altro canto non sarebbe in fondo un’impresa così tanto ardua.

Davide Mattiello, deputato alla Camera del Partito Democratico, in un’intervista rilasciataci nella giornata di oggi, afferma che “L’istituto della prescrizione è tanto importante quanto complicato.” Non si può ancora delineare con precisione quale sarà il nucleo duro della riforma in quanto afferma Mattiello “si deve parlare attualmente di varie proposte di riforma perché tanti sono i disegni di legge presentati non solo dal Partito Democratico. In questo momento in Commissione Giustizia alla camera i relatori per la maggioranza stanno lavorando a un c.d. “testo base”, che è un testo elaborato dai relatori che tiene conto della varie proposte di legge presentate e ne propone una sintesi e un coordinamento. In questo momento non sono in grado di dire nello specifico qual’ è il testo finale a cui si perverrà. In questi giorni i relatori devono proporre un testo base che potrà essere accolto o non accolto. Se fosse accolto, si avvierà una discussione e si perverrà agli emendamenti e alla votazione. Per tale motivo è molto difficile delineare una posizione del PD.”

Ciò nonostante una curiosità appare d’obbligo visto che nella scorsa legislatura il Senatore Gasparri ha promosso un d.d.l.  sul c.d. “processo breve”, che alcuni noti penalisti, come l’allora magistrato sulla trattativa A. Ingroia, hanno ribattezzato d.d.l. sulla c.d. Morte breve del processo. Ci siamo chiesti in che modo la riforma che il PD proporrà sull’istituto della prescrizione si presenta in controtendenza rispetto al d.d.l. proposto dalla vecchia legislatura?

“Premetto che quello che io penso individualmente non è per nulla detto che diventi il pensiero del Pd, il pensiero della maggioranza. Ritornando alla domanda. L’istituto della prescrizione per essere riformato nel senso che intendiamo noi e quindi non nel senso Gasparri e compagni, bisogna riformarlo in tre modi.                                

Primo modo: bisogna prevedere per alcuni reati che il termine di prescrizione si allunghi. Pensiamo ai reati ambientali e al caso Eternit. La vicenda Eternit è una vicenda molto fastidiosa, in quanto in quel caso è intervenuta la prescrizione, secondo una particolare interpretazione del decorso del termine di prescrizione. Diciamo comunque che al netto delle interpretazioni differenti, i reati ambientali hanno ancora oggi una prescrizione inadeguata rispetto alla gravità delle condotte. Penso al fatto che il senato non riesce ad approvare i delitti ambientali da inserire nel codice penale, già approvati dalla camera, come ad esempio sul traffico di rifiuti, che sono fermi quasi da un anno in senato.”

Mattiello ritiene che uno dei primi punti in cui la riforma deve intervenire riguarda i termini di prescrizione che per alcuni reati vanno allungati. Mattiello ha le idee chiare anche in merito al c.d. Dies a quo e cioè il giorno a partire dal quale il termine di prescrizione deve cominciare a decorrere.

“Andiamo al secondo punto che riguarda il decorso del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione deve decorrere, senza alcun dubbio, da quanto il reato è commesso. Ma il nodo cruciale è: fino a quando deve decorrere? C’è chi dice, io sono tra questi, il decorso del termine di prescrizione dovrebbe sospendersi nel momento in cui viene esercitata l’azione penale, in quanto nel momento in cui il PM esercita l’azione penale, chiedendo al GIP il rinvio a giudizio delle parti su cui si è svolta l’indagine, per conto dello Stato manifesta interesse a fare giustizia su quella faccenda.

Mi pare che l’orientamento prevalente, ma dobbiamo sempre attendere il testo base da parte della Commissione Giustizia, pare che sia quello di sospendere il termine di prescrizione con la sentenza di primo grado. Non credo che sia una posizione così ragionevole per il motivo che ho affermato prima:  perché bisogna far decorrere il termine di prescrizione fino alla sentenza di primo grado, dal momento che si è manifestato già interesse a fare chiarezza sulla condotta con l’esercizio dell’azione penale?”

 Oltre a questo secondo tema che appare di strumentale importanza, il deputato Mattiello tiene a precisare: “C’è un terzo tema: il termine di prescrizione una volta che viene sospeso o con l’esercizio dell’azione penale o con la sentenza di primo grado, si può ritenere sospeso e basta o ricomincia a decorrere sulla base del c.d. ritmo del processo? Questa domanda rimanda al tema, caro a molti della distinzione tra prescrizione sostanziale e processuale. Tanti vorrebbero distinguere tra l’una e l’altra.”

Aggiunge Mattiello “La prescrizione sostanziale riguarda la commissione del fatto e il tempo che decorre dalla commissione del fatto a quando il fatto viene fatto oggetto dell’azione penale e del processo di primo grado”. La prescrizione processuale invece riguarderebbe il processo. “Da quando comincia il processo, il processo per farsi ha determinati tempi, ogni qual volta in cui questi tempi vengono sforati la prescrizione comincia a decorrere.”

La posizione di Davide Mattiello appare chiara “Io preferirei che il termine di prescrizione fosse solo quello sostanziale, peraltro preferirei che fosse allungato per determinati reati, vedi i reati ambientali che dovrebbero diventare delitti, che tale termine di prescrizione sostanziale si interrompesse con l’esercizio dell’azione penale”.

Com’è noto, inoltre, il processo penale è afflitto da troppe lungaggini che frustrano inevitabilmente il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, per tale motivo, la riforma sulla prescrizione potrebbe essere definita come una soluzione assolutamente parziale. A tal proposito Davide Mattiello afferma: “sull’altro piatto della bilancia c’è la ragionevole durata del processo, che non possiamo non considerare tra i principi che vanno salvaguardati nell’ordinamento giuridico.” Ed è questa l’obiezione che viene posta da parte di chi sostiene la tesi che è necessario affiancare al termine di prescrizione sostanziale anche quello relativo alla prescrizione processuale. “Io credo che il problema si dovrebbe affrontare dando alla giustizia le risorse per lavorare meglio”.

La soluzione appare quella del potenziamento degli organici, a partire da quelli amministrativi. Prosegue Mattiello ” I tempi della giustizia sono troppo lunghi ? E’ vero! E di fronte a questo noi cosa facciamo? Chiudiamo prima i processi, anziché dare più strumenti alla magistratura per lavorare al meglio. Francamente questo è un paradosso, cioè basta, non è possibile. Prima ce lo chiedeva l’Europa e abbiamo tagliato i tribunali, abbiamo tagliato anche sul personale, abbiamo ridotto le sedi giudiziarie. E poi ti lamenti che i processi durano troppo?” Quindi per sbloccare la macchina giudiziale, secondo Davide Mattiello, occorrerebbe dare alla giustizia più strumenti per poter lavorare al meglio.

Per non ripetere più i vecchi errori nel futuro, occorre guardare al passato: infatti, l’ ex pres. del cons. Berlusconi si è giovato della prescrizione per sfuggire da diverse condanne come quella relativa al caso Fininvest e al falso in bilancio. Per far fede al principio secondo cui “la legge è uguale per tutti” dobbiamo dare una concreta prova agli elettori che i futuri governi non opereranno più in modo subdolo, consentendo simili atti eversivi di quello che possiamo chiamare Stato di diritto.

“Il fatto è che la politica garantisce ciò che emerge come valore dalla domanda che poni attraverso la propria credibilità, perché la politica in democrazia è per definizione sovrana nei limiti della costituzione.” “Dovrebbe esserci una cultura politica a presidio di questi principi, ma è un problema di cultura politica e non di regole e protocolli. Anche su questo è un altro discorso, dovremmo avere tutti un po’ più di coraggio in questo Paese. Per cui quando le cose non vanno bene si invocano maggiori leggi penali, codici di autoregolamentazioni, nuove autorità o Authority.” Aggiunge “le garanzie della politica sono culturali”.

Con la speranza di smentire il caro storico Giovan Battista Vico nella sua celebre affermazione “corsi e ricorsi della storia” aspettiamo, con trepidazione, il dibattito in merito alla proposta di riforma, proveniente dalla nuova maggioranza, su un tema delicato e importante quale quello della prescrizione.

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Redazione

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