È il 16 dicembre il termine ultimo per pagare il saldo o l’unica rata del nuovo tributo comunale per i servizi indivisibili (Tasi) da parte di coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, immobili compresa l’abitazione principale. In pratica si possono riscontrare casi in cui i contribuenti hanno versato l’acconto entro il 16 giugno, se il Comune ha pubblicato le aliquote entro il 31 maggio, e casi in cui l’acconto è stato versato entro il 16 ottobre, se il Comune ha pubblicato le aliquote entro il 18 settembre.
Esiste, anche, una terza categoria di contribuenti che non ha ancora versato l’acconto, perché i comuni dove sono ubicati i loro immobili non hanno deliberato le aliquote Tasi. Costoro dovranno versare l’imposta interamente a saldo in un’unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l’aliquota base dell’1 per mille.
Il tributo comunale per i servizi indivisibili si paga sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, comprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Diversamente da quanto stabilito per l’Imu, la Tasi deve essere versata anche sull’abitazione principale e relative pertinenze, a prescindere dalla categoria catastale. Tuttavia è opportuno consultare le delibere in quanto i Comuni possono aver previsto detrazioni o esclusioni per alcune categorie d’immobili destinati ad abitazione principale.
Per abitazione principale s’intende quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Poi ci sono casi in cui alcuni immobili sono assimilati all’abitazione principale come, ad esempio, la casa coniugale assegnata all’ex coniuge e l’immobile non locato posseduto dal personale delle Forze Armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Se il regolamento comunale lo prevede, può essere assimilata all’abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero, purché non sia locata, e l’abitazione concessa in comodato ai parenti (es. genitori, figli) che utilizzano l’immobile come abitazione principale, a determinate condizioni di rendita catastale e di Isee.
Esenzioni sono state previste dalla disciplina Tasi come, ad esempio, gli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sanitarie, assistenziali, previdenziali, didattiche, ricreative, culturali, sportive. E, ancora, altre esenzioni o riduzioni sono state disciplinate dai comuni con proprio regolamento. Va ricordato che il Comune di Catania ha previsto una detrazione di 50 euro per le abitazioni principali di categoria A/2 e A/3 e l’esclusione dal tributo per quelle classificate in categoria A/4, A/5 e A/6; il Comune di Siracusa e il Comune di Palermo hanno deliberato una detrazione per l’abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale; mentre il Comune di Ragusa ha esonerato dal pagamento della TASI tutti gli immobili ubicati nel proprio territorio.
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