Il servizio prestato dalle farmacie al di fuori del normale orario di apertura riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva.
La presenza sul territorio di una farmacia “Notturna” è obbligatoriamente prevista dalle leggi di regolamentazione di tutte le regioni d’Italia ed il cittadino in possesso di ricetta medica che prescrive il farmaco necessario, potrà rivolgersi negli orari di chiusura delle farmacie alla farmacia di turno più vicina.
La Farmacia di Turno è un servizio che ogni farmacia aperta al pubblico deve fornire in base a una specifica Legge Regionale, ed alla regolamentazione annuale deliberata dalla ASP di Palermo in accordo con l’Ordine dei Farmacisti e su proposta del sindaco pro-tempore del comune interessato.
Tale servizio, tra i più qualificanti e precipuo della professione di farmacista, ha due caratteristiche fondamentali: la presenza e l’accessibilità su tutto il territorio e la disponibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Il servizio viene svolto da un farmacista nella farmacia di turno ed assicura la distribuzione dei farmaci durante gli orari di chiusura delle farmacie. In caso di svolgimento del servizio a chiamata, il farmacista di turno deve essere costantemente reperibile e a tale scopo è obbligatorio esporre all’esterno della farmacia le idonee indicazioni. Il servizio notturno delle Farmacie è importante per i cittadini ed in particolare, per le fasce deboli della popolazione, come anziani e bambini che sono quelli più esposti a necessità urgenti ed impellenti. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie.
Le Farmacie nel disimpegno del servizio si ispirano ai seguenti principi generali:
L’Assistenza Farmaceutica garantisce sempre la distribuzione di farmaci nelle ore notturne tramite le Farmacie di turno per affrontare in modo tempestivo e adeguato tutti i problemi connessi con il bene “salute” per 365 giorni l’anno.
Ogni cittadino deve vedere garantito un giusto diritto: quello di ricevere un’assistenza di qualità. Per questo, il farmacista risponde alle richieste verbali del cittadino, per stimare la criticità dell’evento e per raccogliere tutti i dati utili alla consegna del farmaco più adatto o per inviarlo alla Guardia Medica o, se del caso, al Pronto soccorso.
Con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, sono istituiti turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico secondo criteri settimanali.
Il servizio notturno è un servizio disagiato e con personale ridotto e per tale servizio, le farmacie percepiscono un minimo Diritto Addizionale (€ 3,87 per ogni dispensazione di medicinali) così come previsto dalla legge, e come avviene in altre realtà
È poi vero, che ci sono sentenze della Cassazione (Sez. VI, 3/12/12, n. 46755) secondo cui la Farmacia in turno di reperibilità: se non dispensa un farmaco, incorre nel reato di “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, che è previsto nell’art. 331 c.p. ed è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a Euro 516,46.
Cosa dire allora di un Sindaco De Luca, che chiede per il suo comune la soppressione del servizio Farmaceutico notturno? Cosa dire di un Ordine dei Farmacisti di Palermo che nulla obbietta sulla “balzana” richiesta del Sindaco? Cosa dire dire dell’ASP che confortata dalle ”cattedratiche” e “Dotte” indicazioni del Sindaco e dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo, emana una delibera che sopprime il servizio Farmaceutico notturno con l’invito ai Cittadini di Borgetto a recarsi nei paesi vicini?
E quindi se il Farmacista che non dispensa un farmaco, incorrerebbe nel reato di “Interruzione di un servizio pubblico” ….. In quale reato incorre chi sopprime del tutto un servizio ritenuto così importante e vitale ?
Si tratta di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità?
In particolari evenienze, precisa la Cassazione, diventa infatti ineludibile, il tempestivo intervento del farmacista, anche perché la disciplina dei turni (festivi, notturni e pomeridiani) mira ad assicurare la continuità del servizio che va apprezzata in relazione alle esigenze di salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura delle farmacie non in turno.
La riduzione ragionata del numero di esercizi aperti al pubblico e la permanenza di esigenze contingenti di salute concorrono ad individuare nella farmacia di turno un presidio indefettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceutico.
Perciò, quando in un comune la farmacia in turno di notte risulti non accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso, che non viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o di presidi ospedalieri.
Manteniamo vivo ancora, l’auspicio che il Commissario straordinario di Borgetto e l’ASP di Palermo vogliano porre rimedio alla situazione che si è venuta creare, che crea disagio alla cittadinanza, e che danneggia l’immagine del Comune di Borgetto.
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