Breve riflessione sull’intimidazione

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L’intimidazione è una delle accuse che sono state mosse a Pino Maniaci: egli avrebbe usato il suo strumento televisivo come strumento per estorcere denaro ai sindaci di Borgetto e Partinico.

Viene da pensare al grande poeta del 1500, Pietro Aretino, del quale si dice che usasse la penna come strumento per ricattare i principi: o mi mantieni e mi dai quello che ti chiedo, o scrivo contro di te una poesia che ti diffamerà per l’eternità. E siccome l’Aretino era un grande poeta, tutti assecondavano le sue richieste. Tra parentesi il divino Aretino è stato anche il più grande autore di poesie erotiche che, ancora oggi a cinquecento anni di distanza sono censurate: sulla sua tomba sta scritto:

qui giace l’Aretin poeta tosco.

Di tutti parlò mal fuorchè di Cristo

Scusandosi col dir: Non lo conosco”.

E tra il parlar male dell’Aretino e quello di Pino Maniaci ci sono strane somiglianze. Le intimidazioni che avrebbe invece portato avanti Pino sono ben misere per essere confrontate con quelle dell’Aretino. Ma torniamo al tema di partenza: l’uso dell’intimidazione come strumento per estorcere, denaro, ma anche una confessione, è  un reato per il comune cittadino. Ma per quelli che lo praticano, diciamo nell’interesse della giustizia, è lecito? C’è una vasta letteratura in merito, a partire dalle torture per arrivare ai ricatti e alle minacce. Danilo Dolci racconta l’episodio della cassetta: i carabinieri di Partinico legavano il sospettato su un tavolo, gli cacciavano in bocca un imbuto e lo costringevano a ingoiare acqua e sale, fino a che costui non confessava quello che essi volevano che dicesse. Uno degli imputati per la strage della casermetta di Alcamo, Gulotta, è stato costretto a confessare, a seguito di torture indicibili, due omicidi che non aveva commesso e, per questo, a scontare ventidue anni di carcere ingiustamente. Si potrebbe, a volere essere indulgenti, presupporre che l’uso dell’intimidazione nei confronti di una persona sotto interrogatorio è legittimo se si tratta di delinquenti provati, ma che non è stato possibile inchiodare alla giustizia in altro modo. In tal senso non ci risulta che alcuni tra i più grandi mafiosi, da Totò Riina a Provenzano, a Bagarella, siano stati intimiditi o sottoposti a tortura per confessare i loro crimini. Nei loro confronti sono state rispettate tutte le garanzie legali, malgrado avrebbero meritato qualcuna delle più raffinate torture che si praticano nelle carceri e nelle caserme di alcuni paesi, dalla Turchia, al Messico, all’Egitto, dove il povero Regeni, per le torture subite ci ha rimesso la vita. Ancora una domanda: è lecito, per chi detiene un potere conferitogli dallo stato abusare di questo potere per realizzare profitti o per dimostrare tesi del tutto improbabili? È lecito minacciare di carcere o di 416 bis chi non vuole ammettere le “verità” e le dichiarazioni che gli inquirenti gli mettono in bocca? La risposta è no, ma, girata a certi settori delle istituzioni, guardando la fine dei corpi torturati di Stefano Cucchi e di tanti misteriosamente morti sotto interrogatorio, la domanda è spontanea: di quale giustizia parliamo?

Nota: Questa riflessione non è ovviamente, come qualche cretino potrebbe insinuare, una dichiarazione di sfiducia per la gestione di tutta la giustizia, ma solo una critica per certi metodi con cui si conducono gli interrogatori.

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